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15 maggio 2019

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Uso di canapa (Cannabis saliva) e cannabidiolo (CBD) in alimentazione animale

Categoria: Istituzioni, Sanità animale

Uso di canapa (Cannabis saliva) e cannabidiolo (CBD) in alimentazione animale

La Direzione Generale Della Sanità Animale e Dei Farmaci Veterinari del Ministero della salute fornisce indicazioni sull’utilizzo della materia prima “canapa” e dei suoi derivati in
alimentazione animale.

A partire dalla distinzione fra canapa e CBD:  la canapa (Cannabis saliva) è una materia prima inserita nel Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi (Reg. UE 1017/2017) nelle sue forme: pannello, olio, farina e fibra di canapa, mentre il CBD,   estratto dalla canapa e successivamente purificato e standardizzato, non è una materia prima per mangimi, ma ha invece le caratteristiche di un additivo.

Tuttavia, il CBD non è autorizzato a livello europeo come additivo per mangimi ai sensi del
reg.(CE) 1831/03, pertanto la sua incorporazione nei mangimi è vietata.

Nella nota vine quindi chiarita definitivamente la situazione relativa ai prodotti in questione:

  • Le materie prime a base di canapa sono ammesse nell’alimentazione animale, se sono conformi
    alla definizione di materia prima fornita dal Reg.(CE) 767/09 e solo se derivano da varietà di
    Cannabis Saliva L. con un contenuto massimo di tetraidrocannabinolo (THC) del 0.2%.
  • Il CBD, così come gli altri fitocannabinoidi frutto di estrazione e purificazione, non hanno le caratteristiche delle materie prime per mangimi ma bensì degli additivi. Tuttavia, poiché allo stato attuale questi non hanno avuto alcuna autorizzazione a livello comunitario ai sensi del reg.(CE)
    1831/03, il loro uso come additivi per mangimi è vietato.
  • La presenza di CBD, così come gli altri fitocannabinoidi frutto di estrazione e purificazione, non può essere indicata nell’etichettatura dei mangimi, né sotto la voce “Composizione” né sotto la voce “Additivi”, e tantomeno può identificare il nome della materia prima in caso di mangime semplice (vedi “olio di CBD”).
  • Non sono ammessi, così come per gli altri mangimi, claim che vantano proprietà farmacologiche, preventive o curative di patologie, ad esempio anticonvulsivanti, antinfiammatorie, ansiolitiche, antidolorifiche, antiemetiche, etc .. , in quanto in palese contrasto con l’art. 13 par.3 a) del reg.(CE) 767/09.
  • E’ vietato attribuire a un mangime un particolare fine nutrizionale se il prodotto in questione non soddisfa i requisiti previsti dalla Dir.2008/38/CE per il relativo uso previsto.

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