Servizi

Consulenza legale

L’ufficio legale del Sivemp, diretto dal dr. Mauro Gnaccarini, formula gratuitamente pareri legali agli iscritti al Sivemp che ne facciano richiesta scritta, a mezzo fax o all’indirizzo e-mail: tutelalegale@sivemp.it inviata per il tramite del segretario aziendale, relativamente all’applicazione del Contratto collettivo nazionale di Lavoro, alle norme concorsuali della dirigenza medica e veterinaria del SSN, ed alla normativa “lavoristica” di settore.

Per i soli Segretari Regionali è reso inoltre disponibile un servizio di consulenza urgente telefonica, attivo nella giornata di giovedì (ore 10 – 16), contattando il dr. Gnaccarini che, fra le 10,30 e le 12, può anche fruire della consultazione immediata dell’Avvocato dello Studio legale convenzionato.

Tutela legale

REGOLAMENTO TUTELA GIUDIZIARIA – In vigore dal 01.01.2018

1) TUTELA GIUDIZIARIA RELATIVAMENTE ALLE SPESE LEGALI

La tutela relativa alle spese legali – nell’ambito dei rispettivi tetti di spesa come successivamente determinati – è assicurata consentendo il ricorso a studio legale di fiducia sia agli iscritti al S.I.Ve.M.P. (veterinari dipendenti contrattualizzati come dirigenti o specialisti ambulatoriali del SSN, ovvero anche non contrattualizzati o in quiescenza) sia ai rispettivi rappresentanti negli organismi periferici.
Gli iscritti al S.I.Ve.M.P., i Segretari Aziendali e Regionali del S.I.Ve.M.P. e delle Federazioni e Confederazioni a cui il S.I.Ve.M.P. aderisce, sono direttamente responsabili delle azioni legali promosse e conseguentemente non possono utilizzare in alcun modo nelle controversie legali il codice fiscale della Segreteria Nazionale del S.I.Ve.M.P., né della FVM né della FeSPA nazionali. Essi, in qualità di ricorrenti soccombenti, sono altresì direttamente responsabili della corresponsione delle somme richieste dalle sentenze degli organi giurisdizionali a titolo di rimborso delle spese processuali, delle spese legali sostenute dalla parte vincente e degli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alla parte vincente.
Sono fatte salve eventuali azioni legali ritenute di rilevanza strategica nazionale che, previa deliberazione in tal senso della Segreteria Nazionale, verranno sostenute interamente dal Fondo nazionale (FN).
2) OGGETTO DELLA TUTELA GIUDIZIARIA RELATIVAMENTE ALLE SPESE LEGALI
Nei limiti del Fondo nazionale per l’assistenza legale istituito e determinato nel proprio bilancio, nei limiti del massimale come di seguito previsto per ciascuna tipologia di evento e nel rispetto delle condizioni specificate ai successivi punti, la Tutela Giudiziaria comporta l’assunzione, da parte del S.I.Ve.M.P., delle spese connesse con le sottoelencate tipologie di assistenza legate a fatti connessi con lo svolgimento dell’attività quale medico veterinario con rapporto di lavoro in essere con gli Enti del SSN:
• assistenza legale in sede civile, amministrativa e contabile per la difesa da richieste conseguenti a fatti commessi dall’Iscritto nello svolgimento dell’attività quale medico veterinario con rapporto di lavoro in essere con Organi ed Enti del SSN; è esclusa la sede giurisdizionale contabile nel caso delle azioni di rivalsa per colga grave;
• assistenza legale relativa a controversie promosse da rappresentante sindacale del S.I.Ve.M.P., ove riconosciuto “legittimato attivo” e sempre che le stesse siano coerenti con gli indirizzi del S.I.Ve.M.P.;
• assistenza legale riferita a controversie promosse dall’Iscritto in relazione all’espletamento di funzioni svolte nella qualità di lavoratore degli Enti del SSN ovvero riguardanti la correttezza del rapporto di lavoro in essere con i medesimi Enti e sempre che le stesse siano coerenti con gli indirizzi del S.I.Ve.M.P..
3) ESCLUSIONI DALLA TUTELA GIUDIZIARIA
Sono escluse dalla Tutela Giudiziaria e quindi non possono essere oggetto di assunzione diretta ovvero di rimborso da parte del S.I.Ve.M.P.:
• le spese connesse ad assistenza legale relativa a controversie di diritto fiscale e tributario, salvo quelle derivanti al legale rappresentante pro-tempore dall’attribuzione del Codice Fiscale alle Segreterie Regionali;
• le spese sostenute per pagamento di multe, ammende, sanzioni in generale, oneri fiscali anche se correlate all’attività professionale svolta;
• le spese connesse ad assistenza legale relativa a controversie dibattute in sedi nelle quali la normativa vigente non prevede l’assistenza di un legale di fiducia, salvo che per livelli stragiudiziali preventivi che abbiano consentito di evitare il prosieguo del contenzioso in sede giurisdizionale, con oggettiva evidenza in atti (es. conciliazioni o audizioni proc. disciplinare, …).
LA TUTELA GIUDIZIARIA NON È INOLTRE CONCEDIBILE:
• quando per la stessa materia, sia stata realizzata dal S.I.Ve.M.P. specifica iniziativa di tutela a livello regionale e/o nazionale;
• per controversie insorte tra iscritti al S.I.Ve.M.P., salvo che la controversia venga promossa da rappresentante sindacale previo conforme parere dell’Assemblea. Non sono da considerarsi “tra iscritti” le controversie il cui convenuto/resistente sia parte terza, seppure la causa petendi risulti confliggente.
TUTELA GIUDIZIARIA “VINCOLATA”
La tutela giudiziaria non è concedibile quando il Segretario regionale o il Coordinatore di settore non abbiano espresso parere e la controversia in questione sia stata giudicata non suscettibile di efficace tutela, perciò inammissibile alla tutela stessa, mediante espressione di parere scritto dello Studio legale convenzionato.
Costituisce di norma motivo di inammissibilità la presenza di giurisprudenza e/o dottrina contrarie riferibili a situazioni analoghe.
Lo Studio legale può anche ritenere ammissibile la domanda tuttavia evidenziando il rischio di soccombenza quando ritenuto non irrilevante; in tal caso il parere dello Studio legale si ripercuote sui rimborsi in caso di soccombenza, come da successivi artt. 8 e 9.
4) LIMITI TERRITORIALI
Il S.I.Ve.M.P. assicura la Tutela Giudiziaria limitatamente alle spese per controversie derivanti da fatti, attività, inadempienze verificatesi sul territorio della Repubblica Italiana.
5) REQUISITI PER L’OPERATIVITÀ DELLA TUTELA GIUDIZIARIA
Il S.I.Ve.M.P. assicura la Tutela Giudiziaria esclusivamente per le controversie insorte e determinate da fatti, attività, inadempienze e comportamenti verificatisi a partire dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della iscrizione al Sindacato.
Ai soli fini di cui al precedente comma i fatti, le attività, le inadempienze e i comportamenti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti al momento della loro prima realizzazione anche nel caso di fatti, attività, inadempienze e comportamenti ripetuti successivamente o continuativi.
La richiesta di tutela giudiziaria è ammissibile soltanto se pervenuta prima della costituzione attiva o passiva dell’interessato in sede giurisdizionale o stragiudiziale, salvo che nella sede penale, nella quale è ammessa fino alla data della prima udienza.
La revoca dell’iscrizione al S.I.Ve.M.P. comporta:
– l’impossibilità di chiedere la Tutela Giudiziaria anche per controversie insorte e determinate da fatti, attività, inadempienze e comportamenti verificatisi durante il periodo di iscrizione;
– l’interruzione di eventuali pratiche di Tutela Giudiziaria in corso, con conseguente assunzione diretta delle relative spese da parte dell’ex Iscritto, salvo che si tratti di vertenza sostenuta nella veste di rappresentante sindacale, nel qual caso la pratica è trasferita in capo al rappresentante subentrante.
6) MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA TUTELA GIUDIZIARIA
L’Iscritto che intenda giovarsi della Tutela Giudiziaria è tenuto a far pervenire all’ufficio legale del S.I.Ve.M.P. – Via Nizza, 11 00198 Roma – tel. 068542049 – fax 068848446 – Email: tutelalegale@sivemp.it, specifica richiesta redatta sul modulo allegato al presente regolamento contenente il parere del Segretario regionale del S.I.Ve.M.P. competente per territorio o del Coordinatore di Settore per gli IZS, salvo che si tratti di tali rappresentanti sindacali.
Alla richiesta vanno allegati:
• fotocopia di tutti gli atti e documenti concernenti la controversia, già in mano dell’Iscritto;
• fotocopia della busta paga dell’ultimo mese di stipendio percepito dalla quale risulti la trattenuta della quota sindacale a favore del S.I.Ve.M.P. (FVM o FeSpA);
• documento attestante l’iscrizione al sindacato all’epoca in cui si è verificato il fatto, l’attività, l’inadempienza o il comportamento che ha originato la controversia. Il documento in questione, se difficilmente recuperabile, potrà essere sostituito da una dichiarazione, da inserire nel testo dell’istanza, con la quale l’Iscritto, sotto la propria responsabilità, precisa la data di prima iscrizione all’Associazione.
I rappresentanti sindacali che agiscono in tale veste sono esonerati dalla produzione dei documenti di cui ai precedenti due punti.
L’Iscritto dovrà indicare lo studio legale prescelto, unitamente a tutti i dati necessari per eventuali comunicazioni.
L’Iscritto, producendo la richiesta di Tutela Giudiziaria, si impegna a sopportare direttamente le spese non assunte dal S.I.Ve.M.P.. Ugualmente il Segretario regionale del S.I.Ve.M.P., o il Coordinatore di Settore per gli IZS, impegnano il corrispondente Organo locale in qualità di legali rappresentanti pro tempore.
7) ADEMPIMENTI DELL’UFFICIO LEGALE DEL S.I.Ve.M.P.
L’ufficio legale del S.I.Ve.M.P., acquisita la documentazione di cui al precedente punto, qualora non sia stato espresso il parere favorevole del Segretario regionale o del Coordinatore di Settore, provvede a verificare l’ammissibilità della domanda anche sotto i profili di merito, mediante acquisizione del parere dello Studio legale, dando notizia all’Iscritto circa l’esito della verifica, con allegazione delle eventuali motivazioni negative.
Nel caso in cui la verifica abbia esito favorevole o “vincolato” (come da precedente art. 3), l’ufficio legale definisce e comunica all’Iscritto i contenuti della Tutela Giudiziaria assicurata come da successivi artt. 8 e 9.
Il giudizio dell’ufficio legale del S.I.Ve.M.P. è insindacabile, relativamente all’eventuale inammissibilità o ammissibilità “vincolata” dell’istanza di Tutela Giudiziaria ed ai contenuti della Tutela assicurata (artt. 3-8-9).
8) MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE
Il S.I.Ve.M.P. assicura il rimborso delle spese legali sostenute nel limite dell’80% delle stesse e comunque non oltre gli importi massimi indicati nella successiva tabella 1 di cui all’art. 9; il rimborso, fermi i massimali stabiliti, riguarderà invece il 100% delle spese sostenute dai rappresentanti sindacali che agiscano in tale veste; qualora siano parte attrice ed ove non risulti confermata la legittimazione attiva, il rimborso verrà ridotto come da capoverso seguente.
La quota rimborsabile di cui sopra verrà diminuita della metà per entrambe le su indicate voci (% e massimale) in caso di soccombenza qualora, in sede di richiesta, in assenza del parere favorevole del Segretario regionale o del Coordinatore di settore, il giudizio di ammissibilità rilasciato dallo Studio legale abbia evidenziato comunque un rischio non irrilevante.
La quota rimborsabile di cui al primo capoverso verrà diminuita della metà per entrambe le su indicate voci (% e massimale) nel caso di iscritti non contrattualizzati come dirigenti o specialisti ambulatoriali del SSN, ovvero in quiescenza.
La Regione o il Settore, qualora abbiano espresso parere favorevole in calce alla richiesta dell’Iscritto, contribuiscono per il 20% del complessivo rimborso mediante trattenuta sul primo trasferimento di competenza, salvo che per vertenze sostenute dai rispettivi segretari o coordinatori anche aziendali. In caso di assenza del parere il rimborso rimarrà a totale carico dello specifico Fondo nazionale nella misura di cui ai primi due capoversi,  sempre che il sostegno alla vertenza non sia risultato inammissibile come da precedente punto 3.
La richiesta di tutela giudiziaria per la difesa in sede penale non richiede alcun parere preventivo ed è sempre a carico del Fondo nazionale nei limiti di cui all’art. 2.
Una quota unica pari alla metà di quella prevista al primo punto, per entrambe le voci (% e massimale), è ammissibile ad ulteriore rimborso qualora per l’iscritto o il quadro sindacale emergano necessità di difesa o azione in sede giurisdizionale in gradi successivi al primo a causa dell’appello promosso da controparte soccombente, ovvero in altre e diverse magistrature in relazione alla vittoria in primo grado.
Una seconda tutela giudiziaria a favore del medesimo richiedente è ammissibile nello stesso anno solare solo a consuntivo in relazione a residua capienza del fondo.
Il rimborso delle spese legali sostenute, nel limite delle quote previste da questo Regolamento, potrà avvenire dopo la presentazione di documento comprovante l’avvenuto pagamento delle parcelle/fatture del legale di fiducia, dichiarate definitive dall’interessato, unitamente a copia a stralcio (con notifica) della memoria ovvero di eventuali memorie plurime di costituzione, anche prima della sentenza, ovvero quando l’ammontare della spesa superi il massimale ammesso a tutela. Diversamente, non potendosi prevedere rimborsi per stati di avanzamento del giudizio ovvero in acconto, il complessivo rimborso potrà avvenire soltanto a vicenda giudiziaria conclusa, con presentazione della sentenza ovvero del dispositivo. In ogni caso, l’iscritto beneficiario di tutela legale rimane tenuto a trasmettere copia della sentenza al termine del procedimento giudiziario.
Il rimborso di cui al capoverso precedente riguarderà il totale delle parcelle professionali lorde del legale di fiducia, compresi i contributi unificati, ma, qualora abbia luogo al termine della vicenda giudiziaria, subirà la detrazione, da dette spese, degli importi di cui l’iscritto abbia realmente beneficiato in relazione a quanto eventualmente liquidato dal giudice in capo alla parte avversa soccombente ed a favore dell’iscritto stesso. Analogamente l’iscritto rimane tenuto a rimborsare il SIVeMP degli importi corrispondenti a tali eventuali benefici, al termine della vicenda giudiziaria, anche ove il rimborso delle spese ammesse a tutela fosse avvenuto in tempi antecedenti, ai sensi del capoverso precedente.
9) MASSIMALI DI SPESA A CARICO DEL S.I.Ve.M.P.
I massimali  rimborsabili sono quelli elencati nell’allegata Tabella 1.
In ogni caso e in tutte le magistrature, qualora più interessati agiscano, quale parte attrice o resistente, in riferimento a vicende che consentono il patrocinio “congiunto” da parte di un legale di fiducia, seppure di fronte a più resistenti o attori e/o con l’esigenza di redigere più memorie, la tutela giudiziaria verrà concessa  non già a titolo individuale ma secondo la fattispecie del “ricorso plurimo” (vd. Tabella 1) anche qualora gli interessati non concordassero circa un solo legale di fiducia. Di ciò verrà dato avviso ai richiedenti all’atto della concessione della Tutela e in tal caso il rimborso avverrà con ripartizione del massimale in parti eguali fra i richiedenti stessi.
10) DEROGHE
In presenza di vertenze che coinvolgono particolarmente il S.I.Ve.M.P. per il loro contenuto, per interessi di caratteri generale, per rilevanza sul piano sindacale, ovvero per ulteriori ragioni particolari, l’ufficio legale invierà alla Segreteria Nazionale la pratica, onde assumerla eventualmente in deroga alle norme del presente Regolamento.
TAB. 1 – MASSIMALI
I° grado lavoro con eventuale

conciliazione o aud. disciplinare.

I° grado presso altre

magistrature (non penale)

I° grado quadro sindacale

legittimato attivo/passivo

I° grado

penale

RICORSO (quota base) 2.700 3.100 3.000 3.000
Ogni interessato + 150 + 150 // + 250
Ogni memoria principale + 250 + 300 + 500 + 500
Ogni controparte + 400 + 450 + 500 + 750
MASSIMALE

(singolo/collettivo)

3.500 / 10.000 4.000 / 10.000 4.000 / 5.000 4.500 / 10.000

 

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