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15 novembre 2021

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Scambi intra-UE e importazioni di carni di rettili di allevamento

Categoria: Istituzioni, Sicurezza alimentare

Scambi intra-UE e importazioni di carni di rettili di allevamento

Secondo la recente normativa europea, le carni di rettili di allevamento possono essere importate e commercializzate sul territorio dell’UE e perciò, anche in Italia, se soddisfano le seguenti condizioni:
✓ provengono da Paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405;
✓ sono scortate all’atto dell’introduzione nell’UE dal certificato sanitario di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235;
✓ non sono nuovi alimenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 o sono autorizzate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283 e figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione.

Con riferimento all’ultima condizione il Ministero ella salute informa che al momento le uniche carni di rettili
d’allevamento per le quali vi sono informazioni certe di un consumo significativo prima del 1997 sono quelle appartenenti alla specie “Crocodylus nilotikus”.

Tali carni non sono, infatti, nuovi alimenti ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) 2015/2283 dunque, per essere immesse nel mercato dell’Unione non necessitano di essere autorizzate ai sensi dell’articolo 6 dello stesso regolamento.

Ne consegue che al momento, sulla base delle informazioni disponibili, solo la carne di coccodrillo allevato della specie
Crocodylus nilotikus”, alle condizioni sopra elencate, può essere oggetto sia d’importazione da Paesi terzi, che di scambi intra-UE da altri Paesi della UE, ai fini della sua commercializzazione sul territorio nazionale.

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