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26 maggio 2025

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PSA: implementazione attività di vigilanza e misure di biosicurezza

Categoria: Istituzioni, Sanità animale

PSA: implementazione attività di vigilanza e misure di biosicurezza

Con l’avvicinarsi del periodo individuato come ad elevato rischio nel quale è stata osservata la maggiore probabilità di ondate epidemiche di Peste suina Africana nel settore domestico, il Ministero della salute dispone l’innalzamento del livello di attenzione in riferimento alla sorveglianza ed alla vigilanza nella filiera suinicola, in particolare per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla biosicurezza strutturale e gestionale.

Nelle Zone di Restrizione II e III le misure di biosicurezza devono essere mirate a ridurre al minimo il rischio di introduzione del virus negli allevamenti suini e la sua successiva diffusione.
Le principali disposizioni includono:

  • la verifica delle condizioni di biosicurezza di cui al DM 28 giugno 2022 e delle misure di biosicurezza rafforzata di cui all’allegato III del Reg. (UE) 2023/594 ogni 90 giorni, con registrazione degli esiti in Classyfarm nelle tempistiche previste dall’allegato alla presente e rispetto delle indicazioni in caso di non conformità per carenze strutturali o gestionali gravi e non sanabili entro 15 giorni;
  • la limitazione degli accessi in allevamento: divieto di ingresso nell’area pulita ad eccezione del personale strettamente coinvolto nella gestione degli animali allevati o ai Servizi Veterinari ufficiali ai fini della verifica del pieno rispetto dei requisiti di biosicurezza; divieto di ingresso nella zona pulita di mezzi agricoli utilizzati per attività non direttamente collegate ad attività di allevamento (es: lavorazione campi), nel rispetto di quanto previsto per eventuali mezzi che debbano avere necessariamente accesso all’area pulita dell’allevamento, anche in occasioni ripetute e/o prolungate nel tempo;
  • la regolamentazione degli ingressi del personale in allevamento, inclusi i tecnici e i veterinari di fiducia, in riferimento al periodo di “inattività” tra zone di restrizione;
  • la regolamentazione della gestione degli allevamenti in termini di separazione funzionale e gestionale (persone e mezzi) tra gli allevamenti da riproduzione e quelli da ingrasso presenti in ZR indipendentemente dall’appartenenza alla stessa filiera. Deve essere sempre garantito l’impiego di mezzi dedicati esclusivamente alla medesima ZR, anche se appartenenti alla stessa filiera.

Nelle Zone di Restrizione I le misure di biosicurezza devono essere mirate alla prevenzione dell’introduzione del virus da altri allevamenti (o comunque dall’esterno) e alla eventuale successiva diffusione.
Le principali disposizioni includono:

  • la verifica delle condizioni di biosicurezza di cui al DM 28 giugno 2022 e delle misure di biosicurezza rafforzata di cui all’allegato III del Reg. (UE) 2023/594 attraverso un controllo ufficiale da effettuarsi almeno due volte all’anno, con un intervallo di almeno quattro mesi, e con registrazione degli esiti in Classyfarm nelle tempistiche di cui al citato documento e rispetto delle indicazioni in caso di non conformità per carenze strutturali o gestionali gravi e non sanabili entro 15 giorni;
  • la regolamentazione degli ingressi del personale in allevamento, inclusi i tecnici e i veterinari di fiducia, in riferimento al periodo di “inattività”;
  • la regolamentazione degli ingressi di mezzi in allevamento: divieto di ingresso di mezzi agricoli utilizzati per attività non collegate in modo diretto alla attività di allevamento (es: lavorazione campi);
  • la regolamentazione della gestione degli allevamenti in termini di separazione funzionale e gestionale (persone e mezzi) tra gli allevamenti da riproduzione e quelli da ingrasso presenti in ZR indipendentemente dall’appartenenza alla stessa filiera. Deve essere sempre garantito l’impiego di mezzi dedicati esclusivamente alla medesima ZR, anche se appartenenti alla stessa filiera.

Il Ministero raccomanda inoltre di evitare l’impiego di personale di un allevamento presso altri allevamenti, anche se allo scopo di fornire supporto per sopperire a temporanee carenze di personale o comunque nei periodi di maggiore attività, in concomitanza di festività o di ferie. Ciò in quanto nelle precedenti epidemie questa pratica è stata infatti individuata come un importante fattore di rischio.

L’approccio improntato al principio di massima precauzione, mantenendo elevato il livello di attenzione e di allerta, è necessario anche in riferimento alla verifica e al puntuale rispetto delle condizioni previste per le concessioni delle deroghe ai divieti di movimentazione.

Resta inoltre fondamentale segnalare che in caso di accertamento di negligenza, colpa o addirittura dolo in relazione all’applicazione delle misure di biosicurezza oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle norme si procederà alla valutazione della sospensione delle procedure di indennizzo dei danni diretti e indiretti.

Resta valida Regioni la possibilità per le Regioni di adottare misure di carattere più restrittivo, sulla base dell’analisi del rischio, del contesto territoriale e della situazione epidemiologica.

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