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26 novembre 2020

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Procedure per la macellazione a domicilio. SIVeMP chiede la revoca della direttiva ministeriale

Categoria: Dalla Segreteria Nazionale, Istituzioni, Sanità animale

Procedure per la macellazione a domicilio. SIVeMP chiede la revoca della direttiva ministeriale

Il SIVeMP chiede di ritirare la Direttiva DGISAN prot. n. 0039812-P-11/11/2020 “”Procedure per la macellazione a domicilio del privato ai fini dell’autoconsumo ai sensi dell’art. 13 del R.D. 20 Dicembre 1928 n° 3298”.

Così come formulata, la direttiva determina, nei confronti dei Servizi Veterinari, la sottrazione del controllo di fattori di rischio di gravità potenzialmente elevatissima sia per i consumatori degli alimenti di tale provenienza, sia per la protezione sanitaria ed economica dell’intera filiera agro-zootecnico-alimentare italiana.

Il provvedimento, infatti, non tiene conto dell’attuale necessità, in una fase del controllo degli animali e degli alimenti non meno delicata di altre proprio perché svolte nel contesto di una “gestione familiare”, di garantire l’applicazione alla macellazione degli animali delle peculiari conoscenze e competenze in materia del personale veterinario dirigente e specialista dei Servizi di Sanità Animale e Igiene degli Alimenti di Origine Animale del Servizio Sanitario Nazionale, al fine della fondamentale prevenzione delle zoonosi e delle malattie infettive, tenuto anche conto della situazione epidemiologica nazionale ed europea, relativa anche e in specie a patologie animali quali la Peste suina africana e l’Afta epizootica che come è noto gravitano non lontano dai confini nazionali.

Di particolare gravità, perciò da escludere, la previsione – contestata anche da molti Assessorati regionali alla sanità – secondo cui l’attività ispettiva in questione possa far perno sul giudizio di personale “laico” e possa addirittura essere svolta dal medesimo. Atteso che lo svolgimento dell’attività ispettiva specifica, ove svolta da personale diverso da medici veterinari specialisti, si ritiene configuri anche esercizio abusivo della professione nonché delle disposizioni di legge – nazionali e di derivazione comunitaria – inerenti le modalità di esecuzione di tale funzione, detto personale non meglio identificato risulta comunque e inopinatamente dichiarato “formato” sulla base di requisiti nemmeno determinati come per legge si prevede nel nostro ordinamento.

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