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20 giugno 2016

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Nessun debito orario legato alla perequazione, dovuta ai veterinari

Categoria: Dalla Segreteria Nazionale

Quanto precede è stato ribadito dall'ARAN ad ulteriore, ed auspicabilmente definitiva, conferma di quanto affermato dal S.I.Ve.M.P. e dai propri legali, da lungo tempo e in occasione di alcune vertenze che hanno visto talune ASL (invero ben poche) pretendere inopinatamente di attribuire un debito orario a fronte dell'erogazione dell'indennità di perequazione normata dal D.P.C.M. 27/3/2000 art. 11 e nel CCNL 8/6/2000 art. 57 comma 2 lett. i). 

In ultimo il caso dell'ASL di Cagliari; nella quale l'Amministrazione avrebbe voluto inserire nel Regolamento per lo svolgimento dell'A.L.P.I. la previsione secondo cui la liquidazione delle somme spettanti "a titolo di perequazione" sarebbe stata subordinata alla previa effettuazione di orario aggiuntivo. A seguito dell'opposizione del nostro livello aziendale, con il supporto di uno specifico parere rilasciato dai nostri legali (comprensivo di una più vasta analisi dei diversi elementi caratterizzanti la materia), l'Azienda sanitaria ha inoltrato uno specifico quesito all'ARAN.

Come attestato da specifica deliberazione inoltrata alle OO.SS. coinvolte nella trattativa locale, l'ARAN ha infine confermato che "…. l'art. 57, comma 2, lett. i) del CCNL 08/06/2000 della Dirigenza medico veterinaria non prevede che in capo ai destinatari dei benefici economici provenienti dal c.d. fondo di perequazione maturi un qualche debito orario". 

Ad avviso nostro e dei nostri legali, per le ragioni esposte nel citato parere, le norme istitutive e regolatrici dell'emolumento in questione non avrebbero dovuto dare adito a dubbi, considerata la chiarezza della lettera e, se non bastasse, l'impossibilità di addivenire ad interpretazioni diverse anche sotto il profilo logico e sistematico.

Ora riteniamo che a nessuna azienda sanitaria debba essere concesso alcun debito orario a fronte del beneficio indennitario costituito dalla quota parte del "fondo di perequazione" di cui ogni veterinario del SSN deve invece poter beneficiare, per le altrettanto chiare ragioni esposte nel richiamato parere, ancorché nella misura derivante dagli accordi che in sede di trattativa integrativa devono essere raggiunti e non possono essere elusi.

Uff. Legale – Mauro Gnaccarini