Notizie

31 marzo 2020

Condividi:

Ue: misure temporanee per contenere rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e benessere animale

Categoria: Istituzioni, Legislazione, Ue

Ue: misure temporanee per contenere rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e benessere animale

E pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 98/30 del 31 marzo 2020 il Regolamento di Esecuzione  2020/466 della Commissione del 30 marzo 2020 relativo a “misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19)”.

L’Ue  riconosce la crisi rappresentata da COVID-19 una sfida eccezionale e senza precedenti per la capacità degli Stati membri di effettuare pienamente i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali conformemente alla legislazione dell’UE e sottolinea che, nella situazione attuale, il corretto funzionamento del mercato unico non dovrebbe essere compromesso e gli Stati membri dovrebbero continuare a garantire la circolazione delle merci.

Tenuto conto che diversi Stati membri hanno informato la Commissione delle difficoltà ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali che richiedono la presenza fisica del personale addetto ai controlli ( in particolare per quanto riguarda l’esame clinico degli animali, determinati controlli sui prodotti di origine animale, nonché sugli alimenti e sui e sui mangimi e per le prove sui campioni nei laboratori ufficiali designati)  – così come  i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali che danno luogo alla firma e al rilascio dei certificati ufficiali in formato cartaceo, che dovrebbero accompagnare le partite di animali e di materiale germinale che vengono trasferite fra gli Stati membri o entrano nell’Unione, ha disposto una serie di misure che entrano in vigore oggi, 31 marzo e si applicano per due mesi, fino al 1 giugno 2020.

Gli Stati membri che desiderano applicarle devono  informare la Commissione e gli altri Stati membri di ciò e delle misure adottate per porre rimedio alle difficoltà di esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in conformità del regolamento (UE) 2017/625.