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24 giugno 2020

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E’ necessario presentare a tempo debito domanda per evitare la risoluzione unilaterale del rapporto a 65 anni di età, fermo il limite dei 40 anni di servizio

Categoria: Dalla Segreteria Nazionale, Servizi agli iscritti

E’ necessario presentare a tempo debito domanda per evitare la risoluzione unilaterale del rapporto a 65 anni di età, fermo il limite dei 40 anni di servizio

A seguito della recentissima Sentenza n. 11008 del 9 giugno 2020  Sez. Lavoro della Corte di Cassazione, in merito al possibile trattenimento in servizio dei dirigenti sanitari del S.S.N. al compimento del 65° anno di età anagrafica, nonché sulla necessità di formalizzare apposita domanda da parte dell’interessato, risulta che numerosi articoli di stampa abbiano suscitato diverse perplessità nei lettori. Contemporaneamente, sono pervenuti al SIVeMP numerosi quesiti circa la possibile applicazione del beneficio di cui all’art. 5 bis D.L. 162/2019 (conv. L. 8/2020) anche ai dirigenti veterinari (trattenimento oltre i 40 anni di servizio effettivo).

È stato pertanto richiesto ai nostri legali apposito parere sulla portata della succitata sentenza e sulla corretta applicazione della normativa attualmente vigente in materia, nonché ulteriore indicazione circa l’applicazione del beneficio ex art. 5 bis D.L. 162/2019.

Il parere è reso disponibile nell’apposita area del nostro sito oltre che direttamente ai quadri Regionali e Aziendali, cui tutti gli iscritti possono rivolgersi, ed ai quali è stata resa anche l’informativa inerente l’applicazione del summenzionato art. 5 bis.

Si richiama però qui l’attenzione sulla necessaria formalizzazione della domanda di trattenimento, da prendere comunque in attenta considerazione tra i 24 e i 12 mesi antecedenti il compimento dei sessantacinque anni di età, ad evitare che l’amministrazione datrice possa eventualmente risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e l’interessato possa restare privo sia di retribuzione sia di pensione fino al raggiungimento dei requisiti per l’ottenimento di quest’ultima ove i medesimi requisiti non fossero già posseduti al compimento dei 65 anni, salvo antecedente richiesta di altri benefici che per legge risultassero nel tempo concedibili o già concessi (quota 100, opzione donna, ecc….).