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13 marzo 2020

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Covid-19: aggiornamenti dal Ministero della salute sulla sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Categoria: Istituzioni

Covid-19: aggiornamenti dal Ministero della salute sulla sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Rilevata l’evoluzione della situazione sanitaria per SARS-Cov-2 sull’intero territorio nazionale e tenuto conto che con i DPCM dell’8 e 9 marzo 2020, il Governo ha deciso l’estensione a tutta l’Italia delle aree a contenimento rafforzato e che con il DPCM 11 marzo ha emanato ulteriori misure di contenimento e gestione, le Direzioni Generali della sanità animale e dei farmaci veterinari e per l’igiene e la sicurezza degli alimenti hanno disposto alcuni aggiornamenti alla nota DGSAF prot. n. 5086/2020 del 2 marzo 2020.

La nota precisa che alle attività veterinarie, produttive e zootecniche individuate come necessarie nella nota DGSAF prot. n. 5086/2020, si applica la deroga prevista all’articolo l, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 e successive modifiche, ossia:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;“.

Pertanto, tenuto conto che le limitazioni introdotte dai nuovi DPCM 8 e 9 e 11 marzo c.a. non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salvo per i soggetti sottoposti a misure di quarantena o che siano risultati positivi al test per COVID-19, si precisa che le misure per la regolamentazione delle attività veterinarie, produttive e zootecniche già esplicitate nella nota DGSAF prot. n. 5086/2020 si applicano all’intero territorio nazionale.

Il Ministero della salute precisa che, in virtù dell’estensione delle misure di restrizione a tutto il territorio nazionale, la prevista validazione da parte dei servizi veterinari per la movimentazione e tracciabilità del personale adibito alle operazioni di carico e scarico (squadre), degli automezzi e dei percorsi effettuati risulta essere superata dall’utilizzo del modello di autocertificazione previsto dal DPCM del 9 marzo, ferma restando la necessità di garantire la tracciabilità di animali e merci secondo quanto previsto dalla legislazione vigente .

Vista l’attuale situazione epidemiologica europea, le attività di profilassi e controllo per la prevenzione della diffusione dell’Influenza aviaria e della Peste Suina Africana sono da ritenersi inderogabili.

Per quanto riguarda i Piani cofinanziati dali ‘UE, il  Ministero comunicherà i termini entro cui dovranno essere presentate le rendicontazioni da parte delle regioni e province autonome.

Per tutte le altre attività di rendicontazione, i termini sono differiti al 30 maggio 2020.

Sono  consentite le attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi compresi canili, gattili e l’accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantite dalla legge 281/91.

Gli spostamenti relativi alla cura degli animali di affezione rientrano nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche alla sanità animale, in conformità delle disposizioni previste dai su citati DPCM.

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