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19 ottobre 2023

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EHD. Condizioni per l’introduzione dei capi sensibili dalla Francia

Categoria: Istituzioni, Sanità animale

EHD. Condizioni per l’introduzione dei capi sensibili dalla Francia

Considerata la situazione epidemiologica Malattia emorragica epizootica (EHD) in particolare in Francia e Spagna, la Commissione Europea sta valutando l’introduzione di modifiche al Regolamento delegato (UE) 2020/688 che contemplano il ricorso a misure di attenuazione del rischio, sostanzialmente analoghe a quelle adottate per la Blue tongue, che devono essere adottate e garantite dallo Stato Membro di origine, al fine di consentire le movimentazioni con un certo margine di sicurezza.

In particolare, prevedono il ricorso alle zone stagionalmente libere da vettori e agli stabilimenti protetti dai vettori unitamente all’esecuzione di test sierologi o PCR in base al periodo di permanenza nei TSL o negli stabilimenti a prova di vettore.

Ciò implica l’adozione di un sistema di sorveglianza entomologica ben definita, analogamente ai requisiti
da applicare per gli stabilimenti a prova di vettore, oltre naturalmente alla puntuale esecuzione dei test
diagnostici nei modi e nei tempi previsti. Relativamente alle movimentazioni da macello, analogamente alla BT, deve essere garantita la macellazione degli animali entro 24 ore dall’arrivo al macello.

Tenuto conto che la modifica del Regolamento entrerà in vigore presumibilmente nei prossimi mesi, e considerate le criticità che possono scaturire in esito alla notifica di focolaio relativamente alle movimentazioni di capi sensibili tra Stati Membri, nell’ambito di un recente incontro tra CVO e la Commissione Europea è stata discussa la possibilità di anticipare l’applicazione delle nuove misure di riduzione del rischio nonché di individuare ulteriori condizioni sanitarie volte a garantire il mantenimento dei consolidati canali commerciali, nel rispetto dei margini previsti dalle norme, nonché nella salvaguardia del comparto zootecnico dal punto di vista sanitario.

Pertanto, previo parere del Centro di Referenza Nazionale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise, è stato concordato, in via temporanea e nelle more della pubblicazione del nuovo Regolamento, che gli animali provenienti dalla Francia dalle zone di restrizione per EHDV saranno introdotti in Italia previo trattamento con insetto repellente di almeno 14 giorni seguito da un
test PCR per EHDV negativo effettuato su ciascun animale da movimentare.

È in corso altresì la formalizzazione di quanto stabilito, inclusa l’informazione alla Commissione Europea e agli altri Stati Membri.

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