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14 aprile 2021

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Aethina tumida: per 3 anni restrizioni allo spostamento di alcun prodotti dalla Calabria verso l’Ue

Categoria: Legislazione, Sanità animale, Ue

Aethina tumida: per 3 anni restrizioni allo spostamento di alcun prodotti dalla Calabria verso l’Ue

E’ pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  L 128/4 del 14 aprile 2021 la Decisione di esecuzione (UE) 2021/597 della Commissione, del 12 aprile 2021, che stabilisce misure di emergenza in relazione a casi confermati di infestazione da piccolo coleottero dell’alveare in Italia.

Considerato che l’infestazione da  Aethina tumida continua a verificarsi nella regione Calabria negli apiari, negli alveari collocati e gestiti dall’autorità locale competente per condurre indagini sulla situazione e nelle api mellifere selvatiche e che la diffusione del piccolo coleottero dell’alveare potrebbe costituire un grave pericolo per le api mellifere e i bombi altrove nell’Unione Europa, vengono stabilite restrizioni allo spostamento di alcuni prodotti, analoghe a quelle  stabilite dalle autorità italiane e a quelle attualmente previste dalla decisione di esecuzione 2014/909/UE.

In particolare il divieto di spedizione dalla Regione Calabria verso altre zone dell’Unione riguarda:
i) api mellifere;
ii) bombi;
iii) sottoprodotti apicoli non trasformati;
iv) attrezzature apistiche;
v) prodotti apicoli in favo destinati al consumo umano.

La decisione si applica  dal 21 aprile 2021 (data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429) al 21 aprile 2024