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18 dicembre 2020

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Corte di giustizia dell’Ue: nella macellazione rituale possibile lo stordimento reversibile

Categoria: Sanità animale, Ue

Corte di giustizia dell’Ue:  nella macellazione rituale possibile lo stordimento reversibile

Al fine di promuovere il benessere degli animali nell’ambito della macellazione rituale, gli Stati membri possono, senza violare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, imporre un preliminare processo di stordimento reversibile, inidoneo a comportare la morte dell’animale

La Corte di giustizia dell’Unione Europea, riunita in Grande Sezione, rileva che il principio dello stordimento dell’animale prima dell’abbattimento, istituito dal regolamento n. 1099/2009, risponde all’obiettivo principale di protezione del benessere degli animali perseguito da tale regolamento. Al riguardo, sebbene il regolamento ammetta la prassi della macellazione rituale, nel cui ambito l’animale può essere abbattuto senza previo stordimento, tale forma di macellazione è tuttavia autorizzata solo a titolo derogatorio nell’Unione e unicamente al fine di garantire il rispetto della libertà di religione. Peraltro gli Stati membri possono adottare norme nazionali intese a garantire agli animali, durante l’abbattimento, una protezione maggiore rispetto a quella prevista dal regolamento nell’ambito della macellazione rituale.

In tal modo, il regolamento rispecchia il fatto che l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi. Tuttavia, il regolamento non procede esso stesso alla necessaria conciliazione tra il benessere degli animali e la libertà di manifestare la propria religione, ma si limita a fornire le linee guida per la conciliazione tra questi due valori che spetta agli Stati membri effettuare.

Ne consegue che il regolamento n. 1099/2009 non osta a che gli Stati membri impongano un obbligo di stordimento preliminare all’abbattimento degli animali, applicabile anche nell’ambito di una macellazione prescritta da riti religiosi, purché, tuttavia, nel fare ciò, gli
Stati membri rispettino i diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

La Corte statuisce che il regolamento n. 1099/2009, letto alla luce dall’articolo 13 TFUE e dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta, non osta alla normativa di uno Stato membro che impone, nell’ambito della macellazione rituale, un processo di stordimento reversibile e inidoneo a
comportare la morte dell’animale.

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