Notizie
Quale equiparazione per i titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute?
Categoria: Dalla Segreteria Nazionale
È stato chiesto un parere ai nostri legali circa la corretta applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 17 comma 1 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 che così dispone: "Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. La contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e fermo restando quanto previsto al comma 4, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale".
Infatti, non appare di agevole lettura quali siano i titoli di servizio equiparabili in quanto "maturati".
I nostri legali hanno evidenziato come risulterebbe iniquo e irragionevole ritenere che possano essere considerati soltanto alcuni e non altri titoli, in specie qualora volesse essere dato riconoscimento giuridico soltanto "pro futuro" rispetto alla data di entrata in vigore della legge (15/2/2018).
Sicché si ritiene che tutti i titoli di servizio in ogni tempo maturati presso il Ministero, naturalmente nel profilo professionale per il quale si intende farli valere nel SSN, debbano determinare una ricostruzione di carriera che ne tenga complessivamente conto, certamente sotto il profilo giuridico.
Altro è il ragionamento che può essere condotto per la parte economica. Infatti, una volta operata la ricostruzione di carriera nei termini anzidetti, l'Azienda ovvero l'Ente del SSN si troverebbe a dover corrispondere, previa applicazione degli istituti in materia di verifica/valutazione cui soggiacciono gli avanzamenti economici, i conguagli retributivi derivanti dall'anticipazione nel conseguimento dei requisiti temporali cui taluni avanzamenti economici si correlano (retribuzioni di posizione minime unificate e indennità di esclusività per il dirigenti veterinari).
Ma occorre ricordare che, ai sensi del Codice Civile, il conguaglio potrebbe incontrare i limiti prescrizionali ivi previsti, in riferimento ai quali potrebbero essere perciò limitati i benefici economici di cui sopra. Sicché, allo stato, risulta opportuno richiedere senz'altro la ricostruzione di carriera sotto il profilo giuridico, formulando altresì espressa costituzione in mora per quanto concerne gli effetti economici, di cui ben si può chiedere contestualmente il citato conguaglio; successivamente, però, ove il conguaglio non venisse corrisposto, parrebbe consigliabile attendere le risposte degli Enti e delle Aziende, che potranno poi essere opportunamente valutate; sempre che "medio tempore" non emergano solide novità interpretative.
Nel frattempo, in presenza di risposte o posizioni datoriali eventualmente non condivisibili, sarebbe preferibile evitare immediati contenziosi, onerosi, necessariamente individuali e perciò possibilmente anche improduttivi per la collettività degli interessati.
A tal fine è stato perciò ed infine consigliato dai nostri legali di inoltrare la succitata richiesta come da fac-simile che viene reso disponibile a seguito di apposita domanda; che sarebbe opportuno venisse formulata da ogni singolo iscritto interessato, alla email "tutelalegale@sivemp.it", in modo tale che l'Ufficio legale del SIVeMP possa avere anche utile contezza della portata attuale del problema.