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PSA. Dispositivo dirigenziale: Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana

Categoria: Istituzioni, Legislazione, Sanità animale



Il 18 gennaio 2022 la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ha adottato un nuovo dispositivo Dirigenziale recante “Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana.

Il provvedimento dispone misure di controllo nella zona infetta (istituita con Dispositivo Dirigenziale l’11 gennaio) che differiscono per i suini selvatici e i suini detenuti (inclusi i cinghiali), misure di controllo ni territori compresi nell’area di 10 Km confinante con la zona infetta, misure di controllo sull’intero territorio nazionale.

Con riferimento alla zona infetta, l’Unità di Crisi Centrale (UCC), istituito presso il Ministero della salute definisce i
criteri e le modalità per l’installazione di barriere artificiali (reti), ivi compresa l’individuazione delle zone da delimitare e le successive azioni da porre in essere nell’ambito della strategia di eradicazione, conformemente a quanto previsto nel Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti assicurano l’attuazione e la verifica delle misure disposte, Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo le ASL territorialmente competenti.

Le ASL territorialmente competenti, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di appartenenza, possono delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi professionisti).

Per la ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici a partire dalle zone immediatamente esterne ai confini della zona infetta e per il rafforzamento della sorveglianza anche attraverso la programmazione dell’attività di ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici, le ASL territorialmente competenti, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di appartenenza, possono avvalersi di personale delle Forze dell’ordine, delle Associazioni venatorie e di volontariato e di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate.

Le disposizioni del presente dispositivo sono aggiornate in funzione dell’evolversi della situazione epidemiologica che ne ha reso necessaria l’adozione.

Il dispositivo si applica a far data dalla sua pubblicazione sul portale del Ministero della Salute nella sezione “Trovanorme“.




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