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MOCA, il regolamento UE sulla plastica riciclata

Categoria: Google News, Istituzioni, Sicurezza alimentare



Il 20 settembre 2022 è stato pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2022/1616, entrato in vigore il 10 ottobre 2022, che abroga il Regolamento (CE) 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

La norma, nello specifico, disciplina:

Secondo le disposizioni del regolamento è possibile immettere sul mercato materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) di materia plastica riciclata fabbricati:

Nell’Allegato I del regolamento sono elencate le tecnologie di riciclo idonee per la produzione di plastica riciclata destinata alla fabbricazione dei MOCA, tecnologie già valutate positivamente dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

Per garantire la trasparenza e facilitare le attività di controllo, il nuovo regolamento istituisce il Registro dell’Unione delle nuove tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclo, degli schemi di riciclo e degli impianti di decontaminazione, accessibile al pubblico sul sito web della Commissione Europea.

Per quanto concerne la registrazione al Registro dell’Unione, la Commissione ha pubblicato una pagina informativa, che

Il regolamento dispone che la notifica per la registrazione delle nuove tecnologie, dei riciclatori, degli schemi di riciclo e degli impianti di decontaminazione deve essere effettuata, entro i termini previsti, sia alla Commissione Europea che all’autorità competente del territorio in cui è situato l’impianto, il Gestore dello schema o lo Sviluppatore della nuova tecnologia.

Per quanto riguarda l’Italia, la notifica deve essere trasmessa alle autorità territorialmente competenti, utilizzando gli indirizzi riportati nell’Elenco delle autorità territorialmente competenti e, per conoscenza, all’autorità competente centrale, Ministero della Salute, utilizzando l’indirizzo di posta certificata dgsan@postacert.sanita.it.

In merito alla Scheda di sintesi del monitoraggio della conformità degli impianti di decontaminazione, la stessa deve essere inviata, entro i termini previsti dal regolamento, esclusivamente all’autorità competente del territorio in cui è situato l’impianto e per conoscenza all’autorità competente centrale, utilizzando gli stessi indirizzi sopraindicati.

Fonte: Ministero della salute




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