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Ok da Stato-Regioni, Acn Specialistica Ambulatoriale pienamente vigente

Categoria: Specialistica ambulatoriale

Fespa


Firmato l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni – Triennio 2016-2018.

L’Accordo, che comprende una platea di circa 18mila professionisti interviene a chiusura del triennio negoziale 2016-2018 che ha già visto il rinnovo, nel 2015 della parte normativa, nel 2018 di quella economica fino al 31 dicembre 2017, provvedendo all’erogazione delle risorse riferite all’indennità di vacanza contrattuale 2010-2017 e agli arretrati dei anni 2016-2017.

Il rinnovo contrattuale attuale, oltre che per le numerose novità di cui già si è ampiamente discusso, si concentra sugli aspetti economici, disciplinando gli incrementi per l’anno 2018 e, a regime, a chiusura del ciclo contrattuale 2016-2018.

Tra le novelle regolamentari degne di nota perché suscettibili di assumere maggior rilievo sotto il profilo finanziario ritroviamo:

• l’introduzione del compenso per il referente delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), la cui entità  sarà definita dagli Accordi Integrativi Regionali (AIR);
• l’istituzione – a partire dal 2019 – del Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie anche ai Medici Veterinari, per un totale di spesa che si aggira intorno ai di 7,20 milioni;
• l’intento di favorire attraverso l’istituti della APP (Anticipo della Prestazione Previdenziale) il ricambio generazionale, un meccanismo articolato e molto discusso, che prevede la possibilità di affidamenti di incarichi a tempo indeterminato agli specialisti in graduatoria che non abbiano compiuto il 43° anno di età, ciò a fronte della contestuale riduzione di orario del 50% da parte di specialisti ambulatoriali (già titolari di incarico a t.i. di almeno 20 ore settimanali), sempre che gli stessi abbiano raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi per percepire la pensione ordinaria che in questo caso verrebbe anticipata dalla cassa dei Medici Chirurghi (ENPAM), senza determinare la cessazione dell’intera l’attività dello Specialista Ambulatoriale Interno “Medico”.




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