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Aviaria: misure di controllo e prevenzione

Categoria: Google News, Istituzioni, Legislazione, Sanità animale

influenza aviaria


Con il persistere della circolazione virale del virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 e l’inizio della stagione migratoria, i rischi di introduzione e successiva diffusione dell’Influenza aviaria negli allevamenti intensivi di pollame aumentano considerevolmente.

Pertanto, tenuto conto anche del fatto che in Europa continuano ad essere confermati focolai di HPAI negli uccelli selvatici e che durante la corrente stagione estiva sono stati segnalati casi anche nei carnivori domestici e selvatici e in allevamenti di pollame, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari del Ministero della Salute ha emanato il “Dispositivo dirigenziale recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire l’introduzione e l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria”.

Il provvedimento è composto da 10 articoli e 4 allegati:

Articolo 1 – Misure di riduzione del rischio di diffusione dell’Influenza aviaria nelle zone A e B

Articolo 2 – Prescrizioni per l’immissione e la movimentazione di selvaggina da penna nelle zone B di Veneto Lombardia e Emilia Romagna comprese quelle ricadenti in ZUR

Articolo 3 – Preparazione all’emergenza attraverso l’organizzazione e attuazione dei piani di abbattimento e smaltimento

Articolo 4 – Rafforzamento delle misure di biosicurezza di cui al DM 30 maggio 2023

Articolo 5 – Rilevamento precoce dei casi sospetti HPAI negli allevamenti avicoli nazionali

Articolo 6 – Piani di sorveglianza attiva negli uccelli selvatici nelle regioni ad alto rischio di cui al DM 14
marzo 2018

Articolo 7 – Gestione dei ricoveri di volatili nei CRAS, dei fenomeni di moria massiva nei volatili e sorveglianza degli animali domestici presenti nei focolai di HPAI

Articolo 8 – Utilizzo richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi

Articolo 9 – Monitoraggio nelle Zone A e B di Veneto Lombardia e Emilia Romagna comprese quelle ricadenti nella eventuale ZUR

Articolo 10 – Durata delle misure e disposizioni transitorie

Allegato 1 – Procedure e modalità di campionamento per l’invio di pollame vivo o da macello di cui all’articolo 1, paragrafo 1, iii)

Allegato 2. Criteri per l’identificazione di casi che richiedono approfondimenti di laboratorio per la diagnosi differenziale di HPAI (animali con più di due settimane di età)

Allegato 3. Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) e norme di comportamento per i detentori di richiami vivi

Allegato 4. Monitoraggio della malattia nelle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna

Il dispositivo è direttamente applicabile e resta in vigore fino al 30/11/2023 e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica




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