Rassegna Stampa

07 gennaio 2019

Per la Cassazione il baccalà si può vendere senza norme Ue

Fonte: Ansa

‘Brexit’ per baccalà e stoccafisso. Non valgono infatti regole europee e direttive comunitarie per la vendita del merluzzo conservato il cui commercio è libero da eurovincoli e improntato al solo buon senso. A dirlo è la Cassazione che ha prosciolto un pescivendolo dall’accusa di non aver conservato bene al fresco, secondo i dettami Ue, il baccalà che teneva in ammollo nel secchio e a pezzi essiccati nel cartone.

L’Ue non ha regolamentato il commercio di questo prodotto, del quale l’Italia è tra i grandi consumatori, e dunque – afferma la Cassazione – non bisogna ‘criminalizzare’ chi lo vende non tanto refrigerato dato che “in base alle regole di comune esperienza” solo oltre “il superamento della soglia di 15° è profilabile il rischio di deterioramento”. Così la Suprema Corte ha respinto il ricorso della Procura di Asti che insisteva nel voler condannare un pescivendolo torinese – che aveva un banco al mercato nell’astigiano – perchè vendeva il baccalà a temperature superiori di due gradi rispetto ai quattro gradi prescritti dal Pacchetto Igiene emanato nel 2004 da Bruxelles.

Nel ricorso in Cassazione contro l’assoluzione di Francesco S., il pescivendolo di 42 anni incappato in questa peschereccia ‘inquisizione’, la Procura di Asti ha sostenuto che “pur non essendo stati fissati dalla legge limiti predeterminati sulla conservazione del baccalà, ciò nondimeno i Regolamenti comunitari del Pacchetto Igiene del 2004 hanno rivoluzionato il comparto produttivo degli alimenti di origine animale e vegetale attribuendo all’operatore del settore alimentare la responsabilità della salubrità dell’alimento in tutte le fasi del processo, dalla produzione alla commercializzazione”. Con la conseguenza che, ha aggiunto il Pm, se in questo caso specifico “il produttore ha indicato in etichetta la temperature di conservazione tra zero e quattro gradi è perchè ha già valutato il rischio, in relazione alle caratteristiche organolettiche del prodotto ed alla quantità di sale impiegato, legato in concreto a quel prodotto, onde tutti gli operatori e rivenditori devono attenersi a quelle indicazioni vincolanti”.

Ad avviso degli ‘ermellini’ (sentenza 348), invece, “nessuna prescrizione contenuta nei citati regolamenti comunitari conferisce al produttore, in relazione alla tecnologia utilizzata per la conservazione del prodotto, il potere di dettare indicazioni di contenuto precettivo nei confronti dei commercianti al dettaglio, la cui violazione si configuri perciò come una violazione di legge”. Inoltre, sottolinea la Cassazione, tra i pesci per i quali il Regolamento Ue prescrive di tenerli “a una temperatura vicina a quella del ghiaccio di fusione”, non può “essere compreso il baccalà che configura un prodotto ittico lavorato in quanto sottoposto a salagione, tecnica di per sè volta alla conservazione del prodotto”. La conferma dell’assoluzione del pescivendolo emessa con verdetto del 14 maggio 2018 dal Tribunale di Asti è stata chiesta anche dal Pg Pietro Gaeta, magistrato di spicco della Procura della stessa Cassazione.(