Rassegna Stampa
12 luglio 2019
Miele, per la Commissione Ue non servono altre norme
Fonte: efanews.eu
Il miele commercializzato nell’Ue deve essere conforme alle norme della direttiva 2001/110/Ce del Consiglio concernente il miele , nonché alle normative dell’Ue in materia di sicurezza alimentare di cui ai regolamenti (Ce) n. 178/2002 e n. 852/2004. Non sono previste eccezioni per il miele prodotto in Paesi terzi. Spetta agli Stati membri garantire la corretta attuazione di tali normative. La Commissione ritiene che le disposizioni in vigore siano sufficienti e non intende proporre ulteriori atti legislativi o norme in materia.
Le organizzazioni dei portatori di interessi europei sono tuttavia incoraggiate a sviluppare e presentare manuali di corretta prassi operativa in materia di igiene in conformità all’articolo 9 del regolamento (Ce) n. 852/2004. La Commissione sostiene il settore dell’apicoltura dell’Ue nell’ambito della Politica agricola comune (Pac), principalmente attraverso i programmi nazionali di apicoltura. I programmi possono includere un sostegno al miglioramento della qualità dei prodotti.
Nella proposta relativa al futuro della Pac dopo il 2020, la Commissione propone un aumento del sostegno dell’Ue a favore dell’apicoltura pari al 70%. Inoltre, l’Unione protegge le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche con un legame intrinseco tra le caratteristiche del prodotto e la sua provenienza geografica. Già più di 30 tipi di miele prodotti in tutta l’Unione hanno ricevuto il marchio di qualità Ue che indica la Denominazione di origine protetta (Dop) o l’Indicazione geografica protetta (Igp), i quali possono contribuire ad accrescere il potenziale economico dei prodotti. I produttori di miele potrebbero considerare la possibilità di richiedere la registrazione delle denominazioni del miele nell’ambito dei regimi di qualità di cui al regolamento (Ue) n. 1151/2012, sempre che siano rispettate le condizioni di tale regolamento.