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02 settembre 2026

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Orientamento Aran: l’indennità di PG deve essere retribuita dal primo giorno

Categoria: Dalla Segreteria Nazionale, Istituzioni

Orientamento Aran: l’indennità di PG deve essere retribuita dal primo giorno

Sono state oggetto di contenzioso con diverse Aziende sanitarie, e purtroppo lo sono ancora, le corrette modalità di riconoscimento e conseguente retribuzione dell’indennità di polizia giudiziaria: indennità attualmente normata dall’art.19 del CCNL 27/2/2026 che ha sostituito l’art. 81 del CCNL 23/1/2024.

L’oggetto del contendere – nonché di numerose diffide e intimazioni a seguito delle quali solo alcune Aziende precedentemente inadempienti hanno deciso di dare correttamente luogo all’istituto contrattuale – verte sul momento a partire dal quale i veterinari e i medici (sostanzialmente quelli del Dipartimento di Prevenzione) acquisiscono, e in quale modo, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), sicché devono vedersi corrispondere l’indennità in questione; in taluni casi è stato pure e ancora richiesto di rendere un debito orario a fronte della predetta retribuzione indennitaria.

La questione non era evidentemente marginale, ma neppure complessa.

Infatti da un lato l’ARAN ha ritenuto opportuno fugare i dubbi delle Amministrazioni con la pubblicazione dell’“Orientamento applicativo n. Id: 37847 del 26/8/2026”: un chiarimento che merita un plauso particolare, anche perché confidiamo che ogni contenzioso possa ora cessare con la corretta attuazione del CCNL.

D’altro lato rileviamo invece la semplicità della soluzione indicata, come da noi sempre sostenuto, giacché scevra da esigenze interpretative invece inopinatamente opposte troppo spesso da parte datoriale.

Non serve quindi parafrasare, ma pare opportuno sottolineare che:

i) il percettore dell’indennità non deve rendere alcun debito orario;

ii) l’indennità di PG deve essere corrisposta fin dal primo giorno di lavoro, periodo di prova compreso, atteso lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 2 d.lgs. 27/2021 e/o all’art. 27 d.p.r. 616/1977 (diverso il caso dei dirigenti dei Servizi cd. “PSAL”), il quale perciò deve essere pure immediatamente accertato dall’Amministrazione.

Sul punto, perciò, la mancata o tardiva retribuzione in presenza dello svolgimento delle predette funzioni, senza recupero degli arretrati dovuti, costituisce illegittima disapplicazione del CCNL con conseguente danno ripetibile.

Dove le Amministrazioni non avessero applicato o continuassero a non applicare adeguatamente il CCNL, abbiamo quindi ora la possibilità di far valere a buonissimo titolo le nostre reiterate ragioni.