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Misure di prevenzione e controllo della rabbia su animali provenienti da rifugi/canili in Ucraina
Categoria: Istituzioni, Sanità animale
Il Ministero della Salute, informato da Assessorati alla sanità di alcune Regioni sul fatto che alcune Associazioni di protezione animale hanno introdotto in Italia animali d’affezione da canili/rifugi posti sul territorio ucraino a causa delle attuali ostilità tra Russia e Ucraina, fa presente che tali introduzione alla luce della normativa europea e nazionale di riferimento sono da considerare introduzioni a carattere commerciale e pertanto devono rispettare le disposizioni di cui al Titolo 5 del Regolamento 2020/692.
L’unica deroga permessa dal Regolamento prevede che tali animali possano essere introdotti a condizione che siano inviati a Centri confinati o Centri di quarantena autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2016/429.
Tutti gli altri casi tali introduzioni sono da considerarsi non conformi e quindi sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
Considerata la necessità di gestire il rischio connesso alla rabbia, per i cani/gatti e furetti già introdotti sul territorio nazionale non a seguito di rifugiati non in conformità alle citate disposizioni e fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste, il Ministero ritiene necessario che gli stessi siano comunque sottoposti al protocollo di controlli previsti dalla nota n. 7257 del del 21 marzo 2022.